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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Informazioni per le vittime di reato

La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona che è titolare del diritto che è violato dall’autore del reato, ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la “querela”, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto L.vo n. 212 del 2015, riguardante i “diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, è necessario fornire alle persone offese, in lingua alla stessa comprensibile, una serie di informazioni.

Tra le principali informazioni si segnalano le seguenti:

A) può nominare un difensore di fiducia;

B) può presentare denuncia o querela (contenente gli elementi essenziali del fatto che intende denunciare) con le formalità di cui all’art. 337 c.p.p., oralmente o per iscritto presso una Stazione dei Carabinieri, ufficio della Polizia di Stato, ufficio della Guardia di Finanza, ufficio della Polizia Locale.  La denuncia può essere presentata personalmente oppure a mezzo di un procuratore speciale. Il termine per la presentazione della querela (salvo rinuncia espressa o tacita) è, in generale, di tre mesi dal giorno della notizia del fatto, e la querela può essere rimessa prima della condanna del soggetto riconosciuto responsabile. Il termine per la presentazione della querela è di sei mesi per i delitti di:

violenza sessuale (salvo il caso che il delitto sia aggravato o commesso in danno di minore degli anni 18), e non è consentita la remissione;

di atti persecutori (salvo che commessi nei confronti di minori o persona con disabilità, o se connesso con altro delitto procedibile di ufficio) e la remissione è consentita solo in forma "processuale".

Il minorenne che ha compiuto gli anni 14 può proporre querela anche se il genitore o il curatore vi abbiano rinunciato. 

La persona offesa ha anche facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni (ossia in ordine al tipo di reato iscritto ed alla persona alla quale è attribuito in qualità di indagato) come previsto dall'articolo 335, commi 1, 2 e 3 ter c.p.p. presentando apposita richiesta, personalmente o a mezzo del difensore nominato, presso la competente Procura della Repubblica; 

C) A cura del Pubblico Ministero, verrà avvisata della richiesta di archiviazione del procedimento, nel caso in cui il delitto sia stato commesso con “violenza alla persona”. In detta ipotesi, entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, potrà prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari; In tutti gli altri casi verrà avvisata della richiesta di archiviazione del procedimento purchè nella denuncia, nella querela, o successivamente, abbia espressamente dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale richiesta di archiviazione, ed il termine per presentare opposizione è di 20 giorni.

D) La persona offesa ha facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato, secondo le vigenti disposizioni.

E) Se non conosce la lingua italiana la persona offesa può esercitare il diritto alla traduzione di atti del procedimento con le seguenti modalità:

- se vuole o deve fare una dichiarazione in lingua straniera, anche per iscritto, viene nominato un interprete e la dichiarazione viene tradotta;

- se intende partecipare all'udienza e ne fa richiesta sarà assistita da un interprete;

- ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti;

- se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del Distretto (nella Regione Campania la Procura della Repubblica è quella presso il Tribunale di Napoli), ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.

F) Sono previste misure a protezione della persona offesa di determinati delitti. In particolare, qualora l’autore dei fatti denunciati sia un prossimo congiunto o un convivente, la vittima ha facoltà di richiedere, a sua tutela, che sia adottata, a carico dell’autore del fatto, la misura cautelare dell’“allontanamento dalla casa familiare” (art. 282 bis c.p.p.), con contestuale divieto di avvicinamento a determinati luoghi da lei abitualmente frequentati, oppure la misura del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 282 ter c.p.p.).

La persona offesa ha diritto di ricevere, ai sensi dell’art. 282 quater comma 1 c.p.p. comunicazione dell’applicazione delle misure cautelari dell’“allontanamento dalla casa familiare” e del “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai prossimi congiunti” nei confronti dell’autore del delitto e può segnalare l’esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti negli atti portati a conoscenza dell’indagato.

Ove ne faccia richiesta (fatta salva l’ipotesi in cui risulti pericolo concreto di un danno per l’autore del reato) nei procedimenti a carico dell’autore per fatti denunciati in suo danno, nel caso di delitti commessi con “violenza alla persona” ha diritto a ricevere immediata comunicazione dei provvedimenti di:

1. “evasione” del detenuto in custodia cautelare, o in espiazione di pena definitiva;

2. “scarcerazione”, per cessazione della espiazione di una pena detentiva;

3. cessazione di una misura di sicurezza detentiva (REMS e Casa di cura e di custodia).

La persona offesa straniera, vittima di sfruttamento della prostituzione, o di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) che si trovi in situazione di violenza o di grave sfruttamento può chiedere il “soggiorno per motivi di protezione sociale”, alle condizioni previste dall’art. art. 18 bis D.L.vo 286/1998; Ove dichiari di soggiornare o risiedere in Italia e manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato della Comunità Europea , nei procedimenti nei quali ha assunto la veste di “persona protetta” ed a carico dell’autore delle condotte violente in suo danno sia stata emessa la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.), ha facoltà di chiedere al giudice che ha adottato detto provvedimento l’emissione di “ordine protezione europeo”. La richiesta può essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta devono essere indicati, a pena di inammissibilità, il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno.

G) Nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato, le denunce e le querele verranno trasmesse dal Procuratore della Repubblica al Procuratore Generale presso la Corte di Appello affinché ne curi l'invio all' autorità giudiziaria competente». Inoltre, ove ricorrano i presupposti, potrà richiedere l’emissione di “ordine protezione europeo”, come indicato al punto che precede;

H) Nella eventualità di violazione dei propri diritti può presentare memorie e denunce all’autorità giudiziaria procedente, ovvero a tutti gli uffici di polizia giudiziaria, rappresentando i fatti che ritiene avvenuti in violazione dei suoi diritti;

L) Alle persone offese che devono rendere dichiarazioni al Pubblico Ministero, o su delega dello stesso, alla polizia giudiziaria, e che non sono residenti nel luogo dove sono citati a comparire, spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.

 Si rappresenta che:

1) per informazioni le vittime di violenza e di atti persecutori possono contattare il numero telefonico (h 24) 1522 del Dipartimento per le Pari Opportunità;

2) che sul sito www.pariopportunita.gov.it/ di detto dipartimento sono anche indicati altri numeri telefonici utili da contattare: “antidiscriminazioni”, “antitratta” e contro le “mutilazioni degli organi genitali femminili”;

3) per informazioni dettagliate sulle strutture sanitarie potranno accedere al sito del Ministero della Salute:

www.salute.gov.it

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