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Procura di Nocera Inferiore - Ministero della Giustizia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore

DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI

DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI

 

In data 30.12.2023 e stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Ministeriale 217 del 29.12.2023, entrato in vigore il 14 gennaio 2023.

Il decreto specifica le modalità di deposito telematico degli atti da parte dell'art. 111 bis c.p.p., che prevede che il deposito di "atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche" e che attua il disposto dell'art. 87 d.lgs. 150/2022:

Il decreto ministeriale sostituisce  la disciplina  circa il deposito telematico degli atti da parte dei difensori prevista dal co. 6 bis dell' art. 87 d.lgs. 150/2022, la cui vigenza era temporalmente limitata, come esplicitato nell'apertura del comma, "Sino al quindicesimo giorno successivo alia pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui a! comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati"; Il Decreto sostituisce anche la disciplina prevista dal D.M. 4.7.2023.

Per quanto riguarda il deposito di atti nel procedimento penale da parte dei difensori, le regole sono stabilite all'art. 3.

Fermo quanta disposto dal comma 8, a decorrere dal medesimo termine indicato al comma 1, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell 'articolo 111 bis del codice di procedura penale, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) corte di appello b) tribunale ordinaria; c) giudice di pace; d) procura generale presso la corte di appello. e) procura della Repubblica presso il tribunale; f) Procura europea.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

[...]

8. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. II deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all’ impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestra probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall' articolo 87-bis bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche

Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Pertanto  dal 15 gennaio al 31 dicembre 2024, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie, presso la Procura della Repubblica, nella fase delle indagini preliminari, può avvenire esclusivamente tramite PDP, come previsto dal co. 2 e co. 8 del DM 217 del 29.12.2023

che dal 15 gennaio al 31 dicembre 2024, il deposito da parte dei difensori di nomine, revoche e rinunce al mandato, presso la Procura della Repubblica, anche successivamente alia fase delle indagini preliminari, può avvenire esclusivamente tramite PDP, come previsto dal co. 2 e co. 8 del DM 217 del 29.12.2023.

Sono inclusi nel perimetro applicativo della rinnovata disciplina anche il deposito di istanze relative a misure cautelari (applicazione, revoche, sostituzione), in quanto l'eccezione di cui al co. 8 riguarda solo l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.

In questi casi, non essendo consentito il deposito con modalità diverse da quelle telematiche, non potrà essere utilizzata la PEC.  In ossequio a quanto disposto dal Procuratore della Repubblica con apposita direttiva, l'ufficio restituirà al mittente un messaggio contenente l'avviso che il deposito viene rifiutato in quanto non conforme alle disposizione di legge e che va ripetuto utilizzando il Portale.

Per tutti gli atti non ricompresi nella dizione normativa,  e quindi presso le Procure della Repubblica, per tutti gli atti, memorie e documenti depositati successivamente alle indagini preliminari e diversi dalle nomine, revoche e rinunce, non essendo esclusivo il deposito a mezzo PDP, potrà essere utilizzata la PEC:depositoattipenali.procura.nocerainferiore@giustiziacert.it.

Manuale utenti

Specifiche tecniche per il deposito di atti penali

Deposito di querela in materia di violenza di genere

Direttiva del Procuratore della Repubblica

F.A.Q. Difensori PDP

 

 

 

 

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