Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ufficio Affari Civili -secondo piano- stanza 10
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Come introdotto dal “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014) l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.
L’art. 6 del II capo “decreto giustizia” regolamenta la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio e consente ai coniugi, tramite la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, di poter raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
Difensore delegato di uno delle due parti
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune presso cui e stato celebrato il matrimonio;
E' necessario altresì allegare :
in casi di richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di richiesta di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3 primo comma 2 lettera b della legge 1 Dicembre 1970 n.898;
in caso di richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
ovvero copia della convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione personale , di cessazione degli effetti civili di matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2, lettera b che si intende modificare
L' accordo di negoziazione deve essere depositato in quattro originali e deve recare la sottoscrizione di entrambi i conuigi, autentiche dagli avvocati che sono intervenuti nella conclusione dell'accordo. Si ricorda che nell'accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esprimere la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti fìdell'importanza per il minore di trascorrere tempiadeguati con ciascuno dei genitori.
MODALITA' RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
L'istanza ed i documenti allegati devono essere presentati dagli avvocati che hanno assistito i coniugi nella conclusione della convenzione.Ove il deposito avvenga ad opera di uno degli avvocati , è necessario produrre anche la delega alla presentazione da parte degli avvocati
Si raccomanda , nella predisposizone dell'accordo di lasciare, dopo le firme delle parti e degli avvocati, uno spazio in bianco sufficiente a consentire all'ufficio di Procura di apporre i timbri necessari.Qualsiasi altra comunicazione (es.notifica) va inserita in un foglio successivo.
Il deposito degli atti sarà consentito solo a mano e nel formato cartaceo fino all'avvio del nuovo applcativo ministeriale ( cfr. nota ministeriale nr 47073.U del 28 febbariao 2023).
Esente (rif.to Circolare ministeriale Prot. DAG 0111198.U del 29.07.2015 e nota integrativa prot. n. 120356.U del 21.06.2017)
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