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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Dove si richiede?

Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ufficio Affari Civili -secondo piano- stanza 10

orario di apertura:è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30

Descrizione

Come introdotto dal “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014) l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.

L’art. 6 del II capo “decreto giustizia” regolamenta la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio e consente ai coniugi, tramite la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, di poter raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.

 

Chi lo può richiedere?

Difensore delegato di uno delle due parti

Cosa occorre (documentazione, modulistica, etc.)

-  Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune presso cui e stato celebrato il matrimonio;

  • certificato di residenza di entrambi i coniugi;
  • certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  • dichiarazione dei redditi ( o dichiarazione sostitutiva autentica presso il Comune)di entrambi i conuigi relativi agli ultimi tre anni,con particolare riferimento ai casi di presenza di figli minori non autosufficienti o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
  • certificazione sanitaria relativa a figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;

E' necessario altresì allegare :

in casi di richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di richiesta di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3 primo comma 2 lettera b della legge 1 Dicembre 1970 n.898;

  • verbale ed omologa se la separazione è stata consensuale;
  • oppure sentenza di separazione giudiziale con attestazione del passaggio ingiudicato;
  • oppure copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita

in caso di richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio;

  • verbale ed omologa se la separazione è stata consensuale:
  • oppure sentenza di separazione di dichiarazione di cessazione degli effetti civili e/o di scioglimento del matrimonio con attestazione del passaggio ingiudicato;

ovvero copia della convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione personale , di cessazione degli effetti civili di matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2, lettera b che si intende modificare

L' accordo di negoziazione deve essere depositato in quattro originali e deve recare la sottoscrizione di entrambi i conuigi, autentiche dagli avvocati che sono intervenuti nella conclusione dell'accordo. Si ricorda che nell'accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esprimere la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti fìdell'importanza per il minore di trascorrere tempiadeguati con ciascuno dei genitori.

MODALITA' RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'istanza ed i documenti allegati devono essere presentati dagli avvocati che hanno assistito i coniugi nella conclusione della convenzione.Ove il deposito avvenga ad opera di uno degli avvocati , è necessario produrre anche la delega alla presentazione da parte degli avvocati

Si raccomanda , nella predisposizone dell'accordo di lasciare, dopo le firme delle parti e degli avvocati, uno spazio in bianco sufficiente a consentire all'ufficio di Procura di apporre i timbri necessari.Qualsiasi altra comunicazione (es.notifica) va inserita in un foglio successivo.

Il deposito degli atti sarà consentito solo a mano  e nel formato cartaceo fino all'avvio del nuovo applcativo ministeriale ( cfr. nota ministeriale nr 47073.U del 28 febbariao 2023).

Quanto costa?

Esente (rif.to Circolare ministeriale Prot. DAG 0111198.U del 29.07.2015 e nota integrativa prot. n. 120356.U del 21.06.2017)

Tempi

Una settimana

 

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